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Impedimento matrimoniale

Gli impedimenti matrimoniali sono delle condizioni che la legge considera incompatibili con l’assunzione del vincolo matrimoniale.
Gli impedimenti costituiscono un divieto di contrarre matrimonio (che ha come destinatari gli sposi) e un divieto di celebrare il matrimonio (che ha come destinatario l’ufficiale di stato civile).
Se nonostante l’impedimento, il matrimonio viene celebrato ugualmente, l’impedimento si converte in una causa di invalidità. Fa eccezione l’impedimento dericante da lutto vedovile che non comporta l’annullamento del matrimonio, ma solo una sanzione a carico dell’ufficiale di stato civile e degli sposi.
Gli impedimenti possono essere dispensabili se possono essere rimossi con autorizzazione del tribunale e non dispensabili in caso contrario.

Sono dispensabili:

* gli impedimenti derivanti da età, (requisito dell’età)

* la parentela in linea collaterale di terzo grado e l’affinità in linea collaterale in secondo grado,

* l’affinità in linea retta, nel caso in cui l’affinità derivi da matrimonio dichiarato nullo,

* il divieto temporaneo di nuove nozze.

* Interdizione giudiziale per infermità mentale

* Non libertà di stato

* Impedimento derivante dall’esistenza di rapporti familiari

* Impedimento derivante da delitto

* Divieto temporaneo di nuove nozze o lutto vedovile

    Oggi giovedì 02/05/2024 ricorre
    S. Atanasio vescovo

    toro
    Auguri ai nati sotto il segno del toro